Legge di bilancio 2023 e criptovalute: le novità
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La legge di bilancio 2023 al via libera definitivo. La Legge di Bilancio 2023 era stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 22 novembre e dopo la Camera dei deputati è arrivato l’ok definitivo anche del Senato. Ne consegue che dal primo gennaio 2023 andranno ridiscussi temi particolarmente delicati come cuneo fiscale, pensioni, mutui under 36,… Per non parlare della tassazione delle criptovalute. Già perché per la prima volta il nostro governo sembra prestare un minimo di attenzione al mondo delle criptovalute. Se consideriamo che il valore delle cripto attività possedute in Italia al 31 dicembre 2021 ammonta a 90 miliardi di euro (fonte: Chainanalysis) ci rendiamo conto di come tale patrimonio non possa restare inosservato. Ma cosa prevede la legge di bilancio 2023 sul tema criptovalute?
Legge di bilancio 2023 e tassazione criptovalute
Sono 5 gli articoli inseriti nel disegno di Legge e che avrebbero superato indenni il vaglio della Camera dei Deputati e del Senato:
- – art. 31. Tassazione delle operazioni su cripto-attività;
- – art. 32. Valutazione cripto attività;
- – art. 33. Rideterminazione del valore delle cripto-attività;
- – art. 34. Regolazione delle cripto-attività;
- – art. 35 Imposta di bollo sulle cripto-attività.
L’obiettivo di questo contributo e dei prossimi consiste nel commentare questo primo tentativo del legislatore di normare un mercato che appare quanto mai incerto e ambiguo dal punto di vista legislativo.
Innanzitutto l’art. 31 fornisce una prima definizione di cripto attività. Nello specifico, si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Un passo avanti da parte del nostro paese, considerato che fino ad ora le uniche definizioni esistenti hanno derivazione comunitaria (per approfondire: art.1 Dlgs 184/2021 e proposta del Parlamento Europeo).
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Proseguendo nella lettura dell’art. 31 si recepisce che sono considerate imponibili “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività“. La parola che salta all’occhio immediatamente è la seguente: detenzione. Cosa si intende di preciso? E soprattutto come è possibile individuarla nello specifico?
Consideriamo che in passato diversi contribuenti hanno ricevuto tramite airdrop oppure acquistato a prezzi irrisori quelle che il legislatore definisce cripto attività. E ci aspettiamo che in diverse situazioni tali asset siano rimasti in letargo sugli indirizzi di proprietà dei contribuenti e che nel tempo abbiamo subito un apprezzamento. La mera detenzione di tali asset merita di subire una tassazione? Per il semplice fatto che il loro valore di mercato (a tal proposito, esiste un mercato regolamentato?) sia sensibilmente aumentato? Il rischio di tassare plusvalenze latenti a discapito dei contribuenti è altissimo.
Cosa dice la Legge di Bilancio 2023 sulle transazioni tra criptovalute?
A nostro avviso sarebbe più corretto tassare tali plusvalenze nel solo caso in cui i contribuenti in questione transino il loro ammontare in criptovalute con monete aventi corso legale. In altre parole, nei soli casi di cash out. A onoro del vero tale tassazione sembrerebbe tra l’altro evitabile in caso di conversione di criptovalute nelle cosiddette stablecoins. Parliamo di tutti quei token che sono ancorati al valore di una valuta avente corso legale. A titolo esemplificativo e non esaustivo citiamo USDC e USDT, entrambi ancorati al valore del dollaro americano. Già perché sempre l’art.31 afferma che “non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni”. In altre parole, se scambiamo Bitcoin per Euro e realizziamo una plusvalenza subiamo una tassazione del 26%.
Se invece scambiassimo Bitcoin per USDC e realizzassimo una plusvalenza, quest’ultima rimarrebbe solo potenziale e non subirebbe tassazione fino a quando tale stablecoin non sarà convertita in valuta avente corso legale.
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Se approfondiamo il Disegno di legge di bilancio 2023 e studiamo la relazione illustrativa di accompagnamento all’art.31, concludiamo che:
- – come dedotto, assume rilevanza fiscale la “conversione di una crypto currency in euro o in valuta estera”;
- – “non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni”;
- – “mentre assume rilevanza fiscale l’utilizzo una cripto attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token)”.
Quest’ultimo punto merita senza alcun dubbio un’analisi più approfondita che cerchiamo di illustrare in nel nostro prossimo articolo sempre relativo alla Legge di Bilancio 2023.